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Bando Parco Agrisolare 2023

Bando Parco Agrisolare 2023
BANDO PARCO AGRISOLARE 

Incentivi per il fotovoltaico in Agricoltura e Agroindustria

BENEFICIARI

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
• Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO saranno precisati nel Bando);
• Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui
all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
• soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti
d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore
ad € 7.000,00.
Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:
• imprenditore agricolo è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di
persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i.
del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
• impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di
uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco
ATECO).
• cooperativa agricola, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell’imprenditore
agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.
Il beneficiario deve avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli interventi sono realizzati;

AGEVOLAZIONE

Aziende agricole attive nella produzione primaria

 

proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

  • Contributo a Fondo Perduto fino all’80%

 

 

per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l’intero progetto

  • Contributo a Fondo Perduto fino all’50% Piccole
  • Contributo a Fondo Perduto fino all’40% Medie
  • Contributo a Fondo Perduto fino all’30% Grandi
  • Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par.  3, lett. a) del Trattato.

 

Imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

  • proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
  • Contributo a Fondo Perduto fino all’80%

 

 

Imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti

proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

  • Contributo a Fondo Perduto fino all’50% Piccole
  • Contributo a Fondo Perduto fino all’40% Medi
  • Contributo a Fondo Perduto fino all’30% Grandi

 

Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par. 3, lett. a) del Trattato.

Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

INTERVENTI AMMESSI

Fatte salve le previsioni del presente Decreto, gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
    SPESE AMMISSIBILI

    Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

    • a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
      • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
      • sistemi di accumulo; o fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; o costi di connessione alla rete o            fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’successivo Avviso;
        • b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
          • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

        Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

        *Non è ammesso l’acquisto in Leasing

        L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

        È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

        È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

        I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario

        I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della

        pubblicazione dell’elenco

        L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.

        OPERATIVITA’ PARCO AGRISOLARE

        Bando a sportello (le domande vengono accolte in ordine cronologico)

        Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.

        SCADENZA

        In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea

        Attenzione sulla base dell’esperienza del precedente bando, occorre muoversi per tempo poiché gli adempimenti e la documentazione tecnica da predisporre e molto corposa. 

        DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL BANDO AGRISOLARE E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’
        • Visura Camerale
        • Documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale o Procuratore, in corso di validità;
        • Visura catastale degli immobili oggetto di intervento da cui sia possibile desumere l’inquadramento catastale del sito di installazione, nonché in caso di imprese agricole, le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all’attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni);
        • Planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i, con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaustivamente le modalità esecutive dell’intervento;
        • Bollette elettriche anno 2022 e 2023 , ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell’impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare
        • Fatture o Bollette di altri combustibili anno 2022 e 2023 utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda. per il riscaldamento
        • Se è già presente un Impianto Fotovoltaico, attestazione CENSIMP dell’impianto esistente, scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);
        • Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, titoli autorizzativi, certificato di destinazione urbanistica ecc.
        • Coordinate geografiche del sito 
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